IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al R.G. 388/03/A promossa da Pulcini Domenico - rappresentato e difeso dal dott. Stefano Ciapanna, opponente; Contro Comune di Terracina, amministrazione opposta. Letto il ricorso in opposizione proposto da Pulcini Domenico avverso il verbale di accertamento di violazione n. 14858/V del Comando vigili urbani del Comune di Terracina, elevato il 29 luglio 2003, per violazione dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Rilevato che il ricorso in opposizione e' stato depositato in cancelleria in data 15 ottobre 2003 senza il versamento di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, come stabilito dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 - Suppl. Ordinario n. 133), entrata in vigore il 13 agosto 2003 (giorno successivo alla pubblicazione); Considerato che, mancando il versamento della somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, il ricorso in opposizione, ai sensi della citata disposizione normativa, dovrebbe essere dichiarato inammissibile; Ritenuto che l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151, non e' conforme alla Costituzione e che, pertanto, si rende doveroso e necessario sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Osservato con riferimento alla ritenuta violazione degli artt. 2 e 3 Cost., che l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, lede il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e frustra uno dei diritti fondamentali dell'individuo, in quanto pone i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro, rendendo estremamente piu' gravoso se non impossibile al cittadino non abbiente di agire in giudizio, suo diritto fondamentale, per la tutela in sede giurisdizionale contro le sanzioni amministrative comminate per violazioni alle norme del ripetuto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato, con riferimento alla ritenuta violazione degli articoli 3 e 24 Cost., che l'imposizione del versamento della cauzione «pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», previsto dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151, rende impossibile e, comunque, estremamente gravoso e difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte del cittadino che non sia provvisto di cultura e di conoscenze superiori alla media, costringendolo anche a stancanti oneri e defatiganti adempimenti (file agli uffici postali per il versamento della cauzione). La possibilita' di proporre utilmente il gravame e', infatti, subordinata alla capacita' di determinare esattamente, pena l'inammissibilita' dell'opposizione, quale sia la meta' del massimo edittale della sanzione inflitta. Questo onere pesantissimo e di difficilissima attuazione, addossato a cittadini comuni (che in relazione all'entita' della sanzione da gravare, non trovano economicamente conveniente officiare della difesa un esercente la professione forense), arduo anche per molti operatori del diritto e che spesso trova eclatante epilogo in accesi scontri verbali tra cittadini utenti e personale di cancelleria incapace di rispondere alla richiesta di quelli di conoscere l'esatto ammontare della richiesta cauzione (facendo anche dubitare della violazione dell'art. 97, Cost.), che poteva essere almeno mitigato con l'imposizione di una cauzione in misura fissa per ogni violazione, costituisce un autentico ostacolo, anzi una sicura privazione del diritto di difesa per la maggioranza dei cittadini ed e' contrario, all'evidenza, al disposto dell'art. 3, comma 2, Cost., che dispone che e' compito della Repubblica, non aggiungere, ma «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», e contrasta con l'art. 24 Cost., che espressamente prevede che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi» ed aggiunge che «la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». La norma costituzionale appena richiamata fa anche apparire ingiustificato il vantaggio accordato all'autorita' opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a propria disposizione quanto eventualmente dovuto ed, inoltre, impone al ricorrente un esborso di danaro per la cauzione, in moltissimi casi, di gran lunga superiore alla stessa sanzione inflitta, rendendo impossibile di agire in giudizio, per la tutela dei propri diritti, a coloro i quali non dispongano di una sufficiente capacita' economica; Ritenuto che sussiste il collegamento giuridico tra la presente causa e la norma ritenuta incostituzionale, in quanto appare del tutto evidente che ove l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151, verra' ritenuto conforme a Costituzione, il ricorso dovra' essere dichiarato inammissibile, mentre, per contro, potra' essere esaminato nel merito ove il disposto normativo verra' ritenuto in contrasto con la Costituzione;